Incentivi
Decreto attuativo Legge Finanziaria (caso di installazione di pannelli solari)
A cosa si applica?
Alla installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Quale detrazione è prevista?
Una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2008 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Quali interventi rientrano nella detrazione?
La fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.
Cosa occorre fare per accedere alla detrazione?
- A) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti seguenti, stabiliti dal decreto:
- i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
- gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
- i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato.
- l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
Oppure per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto disposto ai punti 1 e 3, può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Tale asseverazione può essere compresa nell’ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
- B) acquisire e trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori all’ENEA, la seguente documentazione:
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copia dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di comuni che l’abbiano adottato nel proprio regolamento edilizio all’8/10/2005, oppure copia dell’attestato di qualificazione energetica prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui alla lettera a).
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati ai fini di attività di monitoraggio.
- C) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
- D) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera A), la ricevuta di cui alla lettera B), nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi